Chi è l’amministratore di sostegno

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Non solo anziani o disabili ma anche detenuti, malati terminali o tossicodipendenti possono necessitare di un amministratore di sostegno

Chi è l’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura che si occupa di sostenere ed aiutare chi, per diversi motivi, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla gestione della propria sfera economica e sociale.

L’amministratore di sostegno è nominato dal Tribunale, su richiesta presentata dai parenti del beneficiario o da altri soggetti legittimati, quali gli assistenti sociali.

 

Chi può essere nominato amministratore di sostegno

Può essere nominato quale amministratore di sostegno un parente stretto, oppure, in caso di situazione conflittuale tra i parenti, un soggetto esterno alla famiglia. Deve comunque offrire un profilo tale da garantire l’adempimento dei compiti di aiuto, assistenza e rappresentanza ai quali è chiamato.

Se nel ricorso non viene indicato un soggetto disposto ad assumersi la carica di amministratore di sostegno, questo è nominato direttamente dal Tribunale.

 

Poteri dell’amministratore di sostegno

Parlando di amministratore di sostegno poteri bisogna ricordare che sono quelli indicati dal Giudice Tutelare nel provvedimento di nomina. Questi sono, per così dire, ritagliati sulla base delle difficoltà della persona amministrata, che l’intervento dell’amministratore deve intervenire a colmare.

In linea di massima, per alcune attività l’amministratore di sostegno può (anzi, deve) sostituirsi all’amministrato, per altre attività, l’amministratore di sostegno ha poteri di assistere l’amministrato in atti che possono essere da questi compiuti. Infine, l’amministrato conserva la capacità di compiere autonomamente alcuni atti, come ad esempio gli atti minimi, cioè quelli che soddisfano le basilari necessità della vita quotidiana, e gli atti personalissimi, ad esempio l’esercizio del diritto di voto.

Ancora, i poteri dell’amministratore di sostegno possono consistere in atti di amministrazione ordinaria, cioè quelli che ineriscono la normale gestione della sfera economica e sociale del beneficiario (come ad esempio la gestione di un conto corrente, la riscossione della pensione o di affitti).

Inoltre, il provvedimento di nomina attribuisce all’amministratore di sostegno poteri di amministrazione straordinaria, quali ad esempio l’acquisto o la vendita di un bene immobile, oppure la stipulazione di un contratto di locazione, per i quali è prevista la necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.

 

amministratore di sostegno poteri

 

Atti eseguiti al di fuori dei poteri

Al di fuori dei poteri indicati nel provvedimento di nomina i rischi sono quelli della nullità o annullabilità degli atti.

Ad esempio, è invalido un atto di compravendita immobiliare sottoscritto dal beneficiario, come anche un atto di transizione a saldo e stralcio, stipulato dall’amministratore di sostegno sprovvisto dell’autorizzazione.




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