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Decreto Liquidità: finanziamento con garanzia statale e differimento versamenti fiscali e contributivi

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità, il Governo ha previsto la possibilità di finanziamenti garantiti dallo Stato, divise in due possibilità.

Il principale vincolo riguarda il divieto di distribuire dividendi o utili o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020.

Il finanziamento ha durata non superiore a 6 anni e con la possibilità di applicare un preammortamento di massimo 24 mesi.

Imprese e professionisti, possono ottenere l’importo del finanziamento al massimo pari al:

  • 25% del fatturato del 2019, come risultato dal Bilancio o da dichiarazione fiscale;
  • il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.

Per richiedere il finanziamento garantito dallo Stato i passaggi sono quattro:

  • fare domanda alla propria banca con la richiesta di un finanziamento con garanzia dello Stato;
  • il finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua l’istruttoria e, in caso di esito positivo del processo, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di Sace;
  • Sace processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, contro garantita dallo Stato;
  • Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di Sace controgarantita dallo Stato.

Nei primi del mese di Aprile, il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 23 dell’8 Aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità) con l’obiettivo di introdurre e prorogare misure volte ad incentivare le imprese e lavoratori durante l’emergenza epidemiologica del Covid – 19.

Alcune misure, ora prorogate, sono state introdotte con gli artt. 60, 61  e 62 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia). Più precisamente, il Legislatore, con l’obiettivo di tutelare famiglie, imprenditori e lavoratori, ha previsto la sospensione:

  • dei versamenti fiscali e contributivi;
  • degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.

Per un maggior dettaglio, è possibile leggere l’articolo: Il Decreto Liquidità: ulteriore differimento per i versamenti fiscali e contributivi.

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Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti, esperto in materia Fiscale, di Amministrazione, Societaria e Revisione aziendale. Per curiosità, dubbi o, semplicemente, richiedere un preventivo per la tua attività, puoi contattarmi attraverso il mio sito web: www.mattiagiannini.com


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