In questa news settimanale ci concentreremo sulle principali novità in materia di fatturazione elettronica.
Autofattura e Reverse Charge
Con la Circolare n. 14/E del 17 Giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha dedicato diversi aspetti e fornito chiarimenti alla fatturazione elettronica.
In particolare, fermo restando gli specifici esoneri, ha precisato che anche l’autofattura deve essere emessa in formato elettronico tramite lo S.D.I. Inoltre, con la stessa Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha individuato che nel file da trasmettere il campo “Tipo documento” deve essere impostato con il codice TD01 e non TD20, che invece deve essere indicato in caso di regolarizzazione ad opera dell’acquirente per omessa o errata fatturazione da parte del venditore.
Nuove F.a.q. in materia di fattura elettronica
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet ben 86 Faq in materia di fatturazione elettronica.
Nell’esaminare le risposte fornite si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato quanto già indicato nell’incontro con il C.N.D.C.E.C. lo scorso Gennaio.
Alcune delle diverse risposte sono analizzate in apposita informativa resa disponibile al seguente link.
Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie ed i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche devono obbligatoriamente essere emesse in formato cartaceo e non in formato elettronico e non è rilevante la sussistenza o meno dell’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Peraltro, recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con l’intento di fornire una panoramica delle situazioni che si possono verificare con riferimento alle prestazioni in esame.
L’articolo che hai letto e molti altri sugli adempimenti fiscali sono disponibili presso il sito dello Studio Giannini dove potrai trovare diverse informazioni utili nella sezione news e contattarmi per prendere un appuntamento o richiedere un preventivo gratuito.