In questa news settimanale ci concentreremo su alcune novità fiscali.
Dalle partite Iva al Decreto Fiscale: intervista rilasciata ad InstaPro
Giorni fa è stata rilasciata una intervista ad InstaPro avente ad oggetto le possibili novità della Legge Finanziaria 2020, di cui si riporta un breve stralcio.
Tra le diverse domande è stato chiesto:
Quali sono le detrazioni previste? Per quali settori dell’edilizia?
Nella Legge Finanziaria 2020 si sta discutendo di diversi “bonus” e detrazioni cui il Contribuente può usufruire in Dichiarazione dei Redditi. Il primo di tutti è la conferma del c.d. Bonus Renzi. Quindi gli italiani anche quest’anno potranno stare tranquilli e ricevere alla fine del periodo d’imposta al massimo 960, ovviamente nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Fortunatamente anche quest’anno ci sarà il blocco dell’Iva che rimarrà “congelata”.
Per leggere l’intervista completa si consiglia di andare al seguente link: https://www.instapro.it/blog/rup-intervista-consulenzafiscale
Isee 2020 precompilato
A partire dal 1 Gennaio 2020 sarà disponibile l’accesso alla Dichiarazione Isee precompilata. Per tale motivo il Ministero del Lavoro ha individuato le modalità operative per la correttezza del modello.
Con il Decreto Legge n. 91/2018 è stato previsto, a partire dal periodo d’imposta 2019 che spetta all’INPS predisporre la DSU precompilata, coordinandosi con l’Agenzia delle Entrate e tutti gli altri Enti Pubblici (es. Anagrafe, Catasto, ecc.) per raccogliere le informazioni necessarie alla predisposizione del modello.
Per leggere l’articolo completo: Isee precompilato dal 2020.
Lo scarto del Mod. F24 sanziona il contribuente
Il Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019, entrato in vigore dal 27 Ottobre 2019 (collegato alla Legge Finanziaria 2020) ha previsto importanti novità, tra cui norme strumentali a contrasto dell’evasione fiscale.
Tra le diverse misure desta particolare interesse la volontà di contrastare il fenomeno dell’indebita compensazione applicando una specifica sanzione di euro 1.000 per ciascun modello F24 scartato preventivamente dal sistema.
Già con l’art. 37, comma 49-ter del Decreto Legge n. 223/2006, il Legislatore ha previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. A conclusione del controllo, se il credito risulta utilizzato correttamente, si sblocca l’F24 ed il pagamento si dà per eseguito alla data di addebito.
Oltre al già citato art. 37, comma 49-ter, con il Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019, il Legislatore ha proposto l’aggiunta del comma 49-quater nel quale si prevede che se il modello F24 viene scartato, né viene data pronta comunicazione all’intermediario. Nel contempo, a seguito dello scarto, sarà irrogata una sanzione pari ad euro 1.000 per ciascun F24 scartato esclusivamente al Contribuente e non anche all’intermediario che ha proceduto all’addebito dell’F24 successivamente scartato.
Per leggere l’articolo completo:
Lo scarto del Mod. F24 sanziona il Contribuente.
Cedolare secca “commerciale”
Con l’introduzione della Legge Finanziaria 2019, l’Amministrazione Finanziaria ha introdotto la possibilità di applicare il regime fiscale opzionale della cedolare secca anche sui contratti di locazione di tipo commerciale stipulati a partire dal 2019, seppur con rigorosi limiti.
Con questa nuova normativa, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha voluto favorire la stipula di contratti di locazione in favore del Contribuente che potrà beneficiare dell’aliquota del 21% in luogo di quella ordinaria.
La nuova normativa, tuttavia, ha previsto diversi limiti che i Contribuenti devono rispettare.
In primo luogo, la “cedolare secca commerciale” si applica a tutti i contratti di locazione stipulati a partire dal 2019. Tuttavia, per evitare comportamenti elusivi, l’art. 1, comma 59 della Legge Finanziaria ha disposto che il regime in esame non è applicabile a tutti quei contratti stipulati nel 2019 ma che alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, risolto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del contratto.
inoltre, l’agevolazione è riconosciuta a tutti gli immobili di categoria C/1 con al massimo 600 mq. Essendo tale possibilità riconosciuta soltanto agli immobili di categoria C/1, risultano esclusi gli immobili destinati ad uso ufficio (categoria A/10), laboratori (categoria C/3) nonché tutti gli immobili ad uso strumentale (categoria D).
Per completare la lettura del suddetto articolo: cedolare secca “commerciale”.
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